Statuto Associazione Cittadini in Salute

ART. 01: DENOMINAZIONE e SEDE
E' costituita in forma pubblica una associazione culturale denominata "Associazione Cittadini in Salute”. L'associazione ha sede in via Corno d’Aquilio n. 13, nel comune di Pescantina (37026 Verona).
Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale o possono essere istituite sedi secondarie e rappresentanze, senza necessità di integrare o modificare il presente statuto.

ART. 02: ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO
L'associazione non ha scopo di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità sociali e la sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti delle vigenti normative che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

ART. 03: OGGETTO SOCIALE
Le finalità che l’associazione ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere attività di utilità sociale a fovore di associati o di terzi con particolare attenzione per coloro che versano in condizioni di disagio, tra cui assistenza sociale; beneficienza; promozione della cultura, della musica e dell'arte in genere; tutela e valorizzazione dell'ambiente; educazione sanitaria e attività di sport dilettantistico, tese al miglioramento degli stili di vita; tutela dei diritti civili.
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati, iniziative che siano occasione di incontro e aggregazione, crescita culturale o sensibilizzazione alla cura della salute quali: convegni, dibattiti, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, corsi specifici, eventi di solidarietà sociale, recupero ambientale, corsi di primo soccorso e di educazione sanitaria;
c) accresere il benessere psicofisico dell'individuo e la conoscenza di tutte le tecniche e discipline volte a favorire e a sviluppare la salute, la consapevolezza della mente, del corpo e della sua energia vitale; promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla donazione degli organi;
d) realizzare attività rese a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale veronese e le tradizioni locali;
e) gestire circoli per soci, che siano luoghi di incontro e di aggregazione, anche tra persone appartenenti a generazioni diverse, di diffusione della cultura e di promozione nella cura della salute.
L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, promuove varie attività, tra cui: l’organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, feste in genere e serate danzanti, rassegne enogastronomiche, corsi di musica; cura la pubblicazione di opuscoli e riviste, degli atti dei convegni e dei seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

ART. 04: SOCI
I soci dell’associazione si distinguono in Ordinari e Sostenitori: i Soci Ordinari versano ogni annuo la quota di iscrizione stabilita dall'assemblea; i Soci Sostenitori oltre alla quota ordinaria erogano anche un contributo volontario. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 05: DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale, rispettare lo statuto e regolamenti interni, non operare in concorrenza con le attività dell’associazione. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per
eleggere gli organi direttivi dell’associazione, approvare le modifiche dello statuto e dei regolamenti, approvare il bilancio preventivo e consuntivo. Tutti i Soci maggiorenni possono candidarsi per essere eletti alle cariche direttive dell’associazione.

ART. 06: AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito del versamento della quota associativa annuale; quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile.
L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo per dimissioni, morosità, indegnità o qualora il socio ponga in atto comportamenti che violano lo statuto ed i regolamenti dell’associazione.

ART. 07: GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario.

ART. 08: L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese nel rispetto della legge e dello statuto, obbligano l’associazione. Essa ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ed ogni socio esprime un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. Il socio assente può lasciare delega scritta ad altro socio, che lo rappresenterà in assemblea.
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria, ed entrambe sono presiedute dal Presidente dell’associazione, assistito dal Segretario. Qualora uno di loro fosse assente, l'Assemblea lo eleggerà tra i soci presenti.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente; i soci devono essere informati almeno quindici giorni prima del suo svolgimento, mediante avviso consegnato a mano o inviato a mezzo posta (anche elettronica) o affisso in modo ben visibile nella sede dell’associazione.
In prima convocazione l’assemblea è valida se vi partecipa almeno metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno un ora dopo rispetto all’orario della prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni dell’assemblea sono deliberate con il voto favorevole della metà più uno dei soci in essa presenti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno (entro giugno) per approvare: il bilancio dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell’anno in corso ed il programma delle attività; essa inoltre delibera sulle proposte ad essa avanzate dal Consiglio Direttivo o dai Soci.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente: quando egli ne ravvisi la necessità; qualora viene chiesto da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo; a seguito della richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci. Deve essere convocata per effettuare eventuali modifiche al presente Statuto o per decretare lo scioglimento dell’associazione.
Delle riunioni assembleari e di tutte le relative deliberazioni deve essere redatto un apposito verbale, che firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 09: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, liberamente eletti dall’assemblea dei soci tra gli iscritti all’associazione. I suoi componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, oppure a seguito di richiesta scritta avanzata dalla maggioranza dei suoi componenti. I Consiglieri assenti per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla loro surrogazione, che dovrà essere ratificata dalla prima assemblea. Mancando la ratifica, l’assemblea provvederà ad eleggere il membro mancante del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente un bilancio consuntivo che deve essere redatto come previsto dalla Legislazione vigente in materia ed approvato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo decade se l'assemblea dei soci non approva il bilancio consuntivo; in tal caso il Presidente deve entro 30 giorni, indire una nuova assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dallo statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10: IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto. Viene eletto Presidente il consigliere che riceve almeno tre voti. Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo può eleggere anche un eventuale vicepresidente.
Il Presidente rimane in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal vicepresidente o dal Segretario. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione; egli cura la sua Amministrazione, rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei Soci; è responsabile della conservazione della documentazione contabile.

ART. 11: IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e conserva la documentazione dell’associazione; verifica la corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Assieme al Presidente, egli è responsabile della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica dell’associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

ART. 12: LE PRESTAZIONI DEI SOCI
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri soci. Tutte le cariche dell’associazione sono gratuite ed il Consiglio Direttivo può prevedere il solo rimborso delle spese documentate.
Qualora particolari necessità lo richiedano, l’associazione può assumere dei lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, che saranno remunerate secondo le tariffe di mercato

ART. 13: ENTRATE E SPESE
Le risorse economiche con cui l’associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono costituite da: quote associative (determinate annualmente dal Consiglio Direttivo); contributi di Enti, di privati o di altre associazioni; oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo raccogliere fondi da destinare al conseguimento degli scopi sociali. Tutte le entrate e i proventi delle attività sono utilizzati per raggiungere gli scopi sociali. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere divisi o distribuiti ai soci neppure in modo indiretto, ma devono essere reinvestiti per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 14: BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve redigere il bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso e quello preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in visione presso la sede della associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa; il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando liquidità, debiti e crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e/o riserve durante la vita dell'associazione, salvo che tali destinazioni non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 15: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Qualora l’assemblea deliberi in seconda convocazione (ovvero, qualora ad essa non siano presenti almeno la metà dei soci iscritti più uno) è necessario che vengano effettuate due distinte votazioni, effettuate a distanza di trenta giorni l’una dall’altra. In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che abbia finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, saranno applicate le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

 

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